Il dottorando assegnatario di borsa di studio può essere autorizzato a svolgere in contemporanea attività lavorative retribuite?

Fermo restando quanto indicato nella precedente FAQ n. 1 in ordine all’impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto ai dottorandi è possibile per i dottorandi con borsa di studio richiedere al collegio dei docenti l’autorizzazione a svolgere alcune attività retribuite a patto che si verifichino le seguenti tre condizioni: - le attività retribuite svolte consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato (coerenza tra l’attività svolta e l’ambito della ricerca svolta in qualità di dottorando); - non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato; - il compenso per le attività svolte non sia superiore al limite massimo reddituale di 15.000 euro lordi annui con riferimento al periodo contributivo coincidente con l’anno solare di riferimento. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all’importo della borsa medesima.

La frequenza del corso di dottorato è compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa?

Il corso di dottorato richiede per tutti i dottorandi, con o senza borsa di studio, un impegno esclusivo e a tempo pieno secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 226/2021. Ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 433/2023, il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando, con o senza fruizione di borsa di studio, a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Il Collegio dei docenti verificherà periodicamente il raggiungimento degli obiettivi formativi e di ricerca e procederà, in caso contrario, alla revoca dell’autorizzazione.

Il dottorato è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio?

A seguito di quanto disposto dalla legge n. 33/2022, dai successivi attuativi (D.M. n. 930/2022 e D.M. n. 933/2022) e dalle relative FAQ ministeriali è stata abrogata la norma che stabiliva il divieto assoluto di contemporanea iscrizione a due Corsi di studio universitari. Ad oggi è consentita, fatti salvi il requisito in ingresso e l’eventuale vincolo dell’obbligo di frequenza, l’iscrizione contemporanea ad un corso di dottorato e ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ad un corso di specializzazione medica. Per quanto concerne la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e a ad un master, le faq ministeriali in data 12/03/2023 prevedono: “atteso che la legge 33/2022 non disciplina la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso”. Per quanto concerne la contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca o di master e scuola di Specializzazione, le predette faq prevedono: tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Un dipendente pubblico può svolgere un corso di dottorato?

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e ss.mm.ii., il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Nell’ipotesi di concessione dell’aspettativa per motivi di studio il dipendente è tenuto a conservare il rapporto di lavoro o di impiego con l’amministrazione pubblica per i due anni successivi. In caso di cessazione, per volontà del dipendente, di tale rapporto nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Per il dottorando senza borsa di studio vi sono limiti meno rigorosi per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività retribuite?

Fermo restando quanto indicato nelle precedenti FAQ n. 1 e 2, il Collegio dei docenti verificherà, in sede di concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività retribuite, che le attività lavorative per le quali il dottorando ha richiesto l’autorizzazione non siano in concreto incompatibili con l’attività formativa da svolgersi in qualità di dottorando, avendo cura che un eventuale diniego non determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.